Ordinamento della professione
Legge 18 febbraio 1989, n 56 “Ordinamento della professione di Psicologo” Art. 1 (Definizione della professione di psicologo) 1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Art. 2 (Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo) 1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale. 2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 (Esercizio dell’attività psicoterapeutica) 1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione. Art. 4 (Istituzione dell’albo) 1. È istituito l’albo degli psicologi. 2. Gli iscritti all’albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale. Art. 5 (Istituzione dell’ordine degli psicologi) 1. Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale. Art. 6 (Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell’Ordine) 1. Qualora il numero degli iscritti all’albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l’ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell’ambito della stessa regione. 2. L’istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’ordine. 3. Al consiglio dell’ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell’ordine. Art. 7 (Condizioni per l’iscrizione all’Albo) 1. Per essere iscritti è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della C.E.E. o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione dalla professione; c) essere in possesso della abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato. Art. 8 (Modalità di iscrizione all’Albo) 1. Per l’iscrizione all’albo l’interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell’ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali. 2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l’esercizio della libera professione. 3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull’albo annotazione con la relativa motivazione. Art. 9 (Iscrizione) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi della data del loro ricevimento. 2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale. Art. 10 (Anzianità di iscrizione nell’Albo) 1. L’anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione. 2. L’iscrizione nell’albo avviene secondo l’ordine cronologico della deliberazione. 3. L’albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine di iscrizione. 4. L’albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall’esercizio professionale, la relativa indicazione. Art. 11 (Cancellazione dall’Albo) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine, d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall’albo: a) nei casi di rinuncia dell’iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all’estero, l’iscritto venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l’interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1. Art. 12 (Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell’albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive. 2. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti: h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. Art. 13 (Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell’ordine) 1. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio. 2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti. Art. 14 (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all’albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi. Art. 15 (Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell’ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’albo, sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni nella sede del consiglio dell’ordine ed all’albo del comune di ultima residenza dell’interessato. Art. 16 (Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine se, richiamato all’osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli appartenenti all’albo. 2. In caso di scioglimento del consiglio dell’ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell’assemblea per le elezioni del nuovo consiglio. 3. Lo scioglimento del consiglio dell’ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1. 4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti dell’albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Art. 17 (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine ed in materia elettorale) 1. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso. Art. 18 (Termini per la presentazione dei ricorsi) 1. I ricorsi di cui all’articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. Art. 19 (Decisioni sui ricorsi) 1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell’ordine, di cui all’articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’interessato. 2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d’appello con l’osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale. Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. L’elezione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio. 2. Il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio. 3. Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell’ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso. 4. L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. 5. L’avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell’ordine, contiene l’indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione. 6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. 7. L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L’elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell’urna. 9. Dell’avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell’elenco degli elettori. 10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L’elettore chiede alla segreteria del consiglio dell’ordine la scheda all’uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell’urna. 11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. 12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso, la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell’ordine è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali. Art. 21 (Composizione del seggio elettorale) 1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell’ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti, il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori. 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell’ordine. 3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale. Art. 22 (Votazione) 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell’ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l’indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell’inizio della votazione, sono firmate all’esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. L’elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell’ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni. Art. 23 (Comunicazioni dell’esito delle elezioni) 1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell’ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell’ordine. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell’ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale. Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine – Cariche) 1. Il presidente del consiglio dell’ordine uscente o il commissario entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell’ordine e li convoca per l’insediamento. Nella riunione presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all’elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. 2. Di tale elezione si da comunicazione al Consiglio nazionale dell’ordine e al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 25. 3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell’ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età. 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. 5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l’opinione più favorevole all’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, e negli altri casi, il voto del presidente. Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il tribunale o la corte d’appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l’elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell’ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell’ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 16. Art. 26 (Sanzioni disciplinari) 1. All’iscritto nell’albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell’ordine una delle seguenti sanzioni disciplinare: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall’esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell’ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. 3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato radiato, può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso in cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale. 5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l’interessato può ricorrere a norma dell’articolo 17. Art. 27 (Procedimento disciplinare) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all’interessato dell’accusa mossagli, con l’invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni innanzi al consiglio dell’ordine per essere sentito. L’interessato può avvalersi dell’assistenza di un legale. 3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all’interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio. 4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per 10 giorni nella sede del consiglio dell’ordine ed all’albo del comune dell’ultima residenza dell’interessato. Art. 28 (Consiglio nazionale dell’Ordine) 1. Il Consiglio nazionale dell’ordine é composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni. 2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente. 6. IL Consiglio nazionale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell’ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all’approvazione per referendum agli stessi; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità; h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell’albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell’ordine. Art. 29 (Vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia) 1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta vigilanza sull’ordine nazionale degli psicologi. Art. 30 (Equipollenza di titoli) 1. All’esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane. NORME TRANSITORIE Art. 31 (Istituzione dell’Albo e costituzione dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine) 1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell’albo professionale degli aventi diritto all’iscrizione a norma degli articoli seguenti. 2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell’esame di Stato per i titoli di cui all’articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell’ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 32 (Iscrizione all’Albo in sede di prima applicazione della legge) 1. L’iscrizione all’albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all’articolo 31: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso un istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. Art. 33 (Sessione speciale di esame di Stato) 1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un’istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in un dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall’università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea; d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un’istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea. Art. 34 (Ammissione all’esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione) 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo. (Modifica dell’art.34) A seguito dell’approvazione della Legge 4/99, art. 1, comma 4, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 14 del 19/01/99, al primo comma dell’art. 34 della legge 56/89 si e’ aggiunto il seguente, che chiude definitivamente la predetta norma transitoria: “E’ autorizzata l’iscrizione all’albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all’esame di stato di cui all’art. 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto art. 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l’ammissione alla prima sessione dell’esame di stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge (L. 4/99)” Art. 35 (Riconoscimento dell’attività psicoterapeutica) 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all’ordine degli psicologi o medici iscritti all’ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l’indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e la continuità dell’esercizio della professione psicoterapeutica. 2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (Modifica dell’art.35) In base alla medesima legge 4/99, che all’art. 1, comma 2, testualmente recita: “All’art. 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: sono sostituite dalle seguenti: “laureatisi entro l’ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell’anno accademico 1992-1993″, e al comma 3 dello stesso articolo cosi’ continua: “Il termine di cui all’art. 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e’ differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, l’art. 35 risulta cosi’ modificato: 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all’ordine degli psicologi o medici iscritti all’ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l’ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell’anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l’indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e la continuità dell’esercizio della professione psicoterapeutica. 2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (L. 4/99 e cioe’ il 2 agosto 1999) Art. 36 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.